Registro dei trattamenti 2024
REGISTRO DEI TRATTAMENTI 2024 SECONDO LA P.A.C. (POLITICA AGRICOLA COMUNE).
IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEVE ESSERE TENUTO DA TUTTI I PRODUTTORI AGRICOLI CHE UTILIZZANO FITOFARMACI E VENDONO O CONFERISCONO, I PRODOTTI, OTTENUTI CON TALI UTILIZZI, A TERZI, TRANNE CHE DA COLORO CHE LI UTILIZZANO IN ORTI E GIARDINI FAMILIARI I CUI PRODOTTI SONO DESTINATI AD AUTOCONSUMO.
Presso gli Uffici Zona dell’Unione Agricoltori è reperibile un programma informatizzato atto alla corretta compilazione meccanografica del registro dei trattamenti.
“Riepiloghiamo ad uso dei signori Soci, gli elementi per la corretta tenuta del REGISTRO DEI TRATTAMENTI CHE È OBBLIGATORIA, per TUTTI coloro che UTI- LIZZANO PRODOTTI FITOSANITARI, particolar-
mente in rapporto agli obblighi derivanti dalla CONDI- ZIONALITÀ CHE DAL 2023 È “RAFFORZATA” (vedi FOGLIO NOTIZIE n. 2, 10 febbraio 2023).
A) SOGGETTI OBBLIGATI:
L’obbligo della compilazione del “Registro dei trattamenti” o “Quaderno di campagna” è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n.290/2001 ed è stato successivamente aggiornato dal DPR n. 55/2012, in seguito al recepimento del Regolamento CE 178/2002 e per ultimo dall’art. 16 comma 4 del Decreto Legislativo (D. Lgs.) n. 150 del 14 agosto 2012.
La tenuta del registro dei trattamenti nell’azienda agri- cola è prevista nell’ambito del rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) della condizionalità di cui all’allegato III del Reg. (UE) n. 2115/2021 recante norme sul sostegno al PSP (Piano Strategico nazionale della PAC 2023/2027), reso applicativo dal Decreto Ministeriale 23 dicembre 2022 n.660087
Le disposizioni nazionali di applicazione della nuova con- dizionalità, definita CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA per i nuovi impegni destinati ad elevare i livelli previsti dall’UE riguardo la salute e il benessere dei cittadini, delle piante e degli animali, sono contenute nel Decreto MASAF del 9 marzo 2023, n. 147385 che disciplina il regime di Con- dizionalità e dei Requisiti Minimi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n.112 del 15/05/2023).
Tra i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Con- dizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) previste dal- la condizionalità, la tenuta del registro dei trattamenti è prevista:
– nella Zona 1 “Clima e ambiente”, II Tema Principale “Acqua” – CGO 1 (Direttiva 2000/60/CE del Parlamen-” “to Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che isti- tuisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per il controllo delle fonti diffuse di inquinamento da fosfati): ha introdotto in condizio- nalità l’obbligo, a carico dei beneficiari, di registrare nel quaderno di campagna i dati sull’utilizzo dei con- cimi fosfatici, minerali/inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato di cui al D.lgs. n. 75/2010 e reg. 2019/1009, al fine di proteggere le acque dall’inquinamento da fosfati e per controllare le fonti diffuse d’inquinamento da fosfati;
– nella Zona 2 “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante”, I Tema principale “Sicurezza alimen- tare” – CGO5 (Regolamento (CE) n. 178/2002 del Par- lamento Europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legi- slazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare);
– ancora nella Zona 2 “Salute pubblica, salute degli ani- mali e delle piante”, II Tema principale “Prodotti fito- sanitari” – GCO7 (Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosa- nitari) e CGO8 (Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istitu- isce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’uti- lizzo sostenibile dei pesticidi in relazione a manipo- lazione e stoccaggio dei pesticidi e smaltimento dei residui, ed anche in relazione alle restrizioni all’uso dei pesticidi in zone protette, definite sulla base della direttiva 2000/60 sulle acque e della legislazione relativa a Natura 2000 – introduce l’obbligo di registrazione an- nuale dell’esecuzione della regolazione e taratura delle attrezzature eseguite dagli utilizzatori professionali, inoltre definisce gli obblighi connessi a modalità e tempi di esecuzione dei controlli funzionali periodici delle attrezzatture per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, che devono essere effettuati presso i centri di prova autorizzati – obblighi già previsti dal PAN “Pia- no di Azione Nazionale” per l’uso sostenibile dei prodot- ti fitosanitari, approvato con Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2014).
I soggetti tenuti a rispettare le regole della nuova con- dizionalità (per la quale sono attualmente in via di defi- nizione i decreti attuativi) sono i beneficiari dei pagamenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/2115 e dal Piano Stra- tegico Nazionale della PAC 2023/2027, pagamenti diretti disaccoppiati, pagamenti diretti accoppiati, interventi per lo sviluppo rurale, misure settoriali specifiche (OCM – Orga- nizzazioni Comuni di Mercato).
Le Aziende con produzioni vegetali hanno vari impegni di
condizionalità rafforzata, tra cui:
• Possesso del certificato di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o uti- lizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo;
• Disponibilità, conformità e aggiornamento del REGI- STRO DEI TRATTAMENTI e delle fatture di acquisto dei prodotti di tutti i prodotti fitosanitari ad uso profes- sionale relative agli ultimi tre anni (tenere opportuna registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui pro- dotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana);
• Assicurare il corretto utilizzo dei prodotti fitosanita- ri secondo le prescrizioni contenute in etichetta (NON SI POSSONO SUPERARE LE DOSI INDICATE IN ETICHETTA DEL PRODOTTO UTILIZZATO), con
presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
• Rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicu- ro dei prodotti fitosanitari (riportate nell’allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014);
• Curare la corretta manipolazione delle sostanze peri- colose (imballaggi e rimanenze di prodotti fitosanitari) al fine di prevenire ogni contaminazione;
• Esecuzione del controllo funzionale periodico delle attrezzature per l’applicazione dei prodotti fitosanitari, effettuato presso i centri prova autorizzati dalla Regio- ne (come previsto dal PAN “Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” al punto” “A.3.5 – l’intervallo non deve superare i 5 anni per con- trolli effettuati fino al 31 dicembre 2020 e i tre anni per le attrezzature controllate successivamente a tale data, fatta eccezione per talune tipologie di macchine irrora- trici individuate dal DM n. 4847/2015);
• Esecuzione di regolazione e taratura delle attrezza- ture eseguite dagli utilizzatori professionali, eseguita periodicamente per adattare l’attrezzatura alle specifiche realtà colturali aziendali e definire il corretto volume di miscela da distribuire a seconda del prodotto fitosanita- rio utilizzato (come previsto dal PAN al punto A.3.6). Con riferimento alle attrezzature impiegate, la data di esecuzione della regolazione e i volumi di irrorazione utilizzati per le principali tipologie colturali vanno re- gistrati annualmente su apposita scheda da allegare al registro dei trattamenti o sul registro stesso.
• Registrare i dati sull’utilizzo dei concimi minerali/ inorganici, organo-minerali ed organici con titolo di P dichiarato, inserendo informazioni minime quali parcella/appezzamento per coltura praticata e relativa superficie; coltura; data di distribuzione (giorno/mese/ anno); tipo di fertilizzante e denominazione; contenuto percentuale in fosforo; quantità totale distribuita.
Sul sito www.sian.it, alla sezione “servizi”, voce “consul- tazione”, il Ministero dell’Agricoltura (MASAF) ha mes- so a disposizione la “Banca dati Prodotti Fitosanitari”, predisposta dal Ministero in collaborazione con il CREA (Centro di ricerca Difesa e Certificazione), dove è possibile consultare tutte le informazioni sui prodotti fitosanitari autorizzati e sui corroboranti approvati in Italia, in me- rito agli impieghi agronomici, ai dettagli di autorizzazione, alle scansioni delle etichette, nonché ai dati delle sostanze attive, ecc.
Ma, lo ribadiamo, la tenuta scrupolosa del REGISTRO DEI TRATTAMENTI RIGUARDA ANCHE TUTTI GLI OPERATORI AGRICOLI UTILIZZATORI DI
FITOFARMACI che vendono o cedono la loro produzio- ne a terzi.
Il REGISTRO DEI TRATTAMENTI CARTACEO pro-
dotto in ALLEGATO al presente FOGLIO NOTIZIE, può essere utilizzato dalle aziende soggette a CONDIZIO- NALITÀ RAFFORZATA e che beneficiano di AIUTI per TITOLI P.A.C. nonché da quelle che, pur NON BE- NEFICIANDO di aiuti pubblici, ACQUISTANO ED UTILIZZANO FITOFARMACI.”