RENTRI: Esenzione aziende agricole
La Legge 199 del 30/12/2025 (Legge di Bilancio), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, ha modificato il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152, restringendo il perimetro degli operatori obbligati all’iscrizione.
ESENZIONE PER IL SETTORE AGRICOLO
Viene previsto dall’articolo 190, commi 5 e 6 del D.LGS. 152/2006 per gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile l’esenzione dalla tenuta del registro dei rifiuti.
Interessati sono tutti gli Imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi con volume d’affari annuo inferiore a 8.000 euro, nonché tutti gli Imprenditori agricoli produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal fatturato, che scelgono una delle seguenti modalità alternative:
- Compilazione e conservazione dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR), mediante registrazione gratuita sulla piattaforma RENTRI nella sezione “Produttori di rifiuti non iscritti”;
- Adesione a un circuito organizzato di raccolta con conservazione del solo documento di conferimento.
Gli imprenditori agricoli che intendono usare la modalità semplificata dei FIR devono, come già detto, registrarsi nella sezione “Produttori di rifiuti non iscritti” entro il 13 Febbraio 2026
Gli imprenditori agricoli produttori di RIFIUTI NON PERICOLOSI non sono obbligati all’iscrizione al RENTRI.
CANCELLAZIONE PER PRODUTTORI GIA’ ISCRITTI
Gli imprenditori agricoli già iscritti possono cancellarsi presentando una pratica di cancellazione accedendo all’area operatori del portale RENTRI entro il 13 febbraio 2026. I produttori non cancellati, saranno considerati iscritti in modalità volontaria.

